Limiti all’iniziativa economica privata e spese del giudizio di reclamo
La disposizione di cui all’art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), come modificato dall’art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede la condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità di un’impugnazione, ha come ratio quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e di fornire parziale ristoro dei costi di vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione: essa pertanto non può essere applicata al procedimento di reclamo, benché anch’esso abbia natura impugnatoria, in quanto un esaustivo procedimento cautelare (compresa, se del caso, la fase di reclamo) può condurre a prevenire la proposizione del successivo giudizio di merito.
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Francesca Milani
AvvocatoIP Lawyer presso Studio Legale Mondini Rusconi, Milano. Si è laureata presso l'Università Cattolica di Milano nel 2015 con 110 e lode e una tesi in diritto industriale sull'uso non autorizzato del marchio altrui in...(continua)