Limiti all’insindacabilità delle scelte gestorie ed onere probatorio nella liquidazione equitativa degli interessi compensativi del danno
Se è vero che non sono sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se presentano profili di alea economica superiori alla norma, resta invece valutabile la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente – se necessario, con adeguata istruttoria – i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere, così da non esporre l’impresa a perdite, altrimenti prevenibili. Attesi i limiti elaborati dalla giurisprudenza al principio di insindacabilità delle scelte gestorie dell’amministratore, può essere accertata la responsabilità di quest’ultimo per il danno causato dalla perdita patrimoniale della società conseguente a scelte gestionali che, in relazione agli importi investiti, alle risorse economiche della società ed al mercato di riferimento, risultino del tutto contrastanti con l’interesse della società da lui amministrata.
Il risarcimento del danno, al quale è tenuto il convenuto, dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell’evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest’ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell’entità del danno. In forza della sostanziale equipollenza in ambito di liquidazione equitativa tra lucro cessante ed interessi compensativi, anche qualora siano riconosciuti entità e nesso causale dei danni, non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi in funzione risarcitoria, con conseguente onere allegatorio e probatorio, anche attraverso presunzioni, a carico del danneggiato per il loro riconoscimento.