Limiti all’utilizzo del patronimico – e dell’opera d’arte grafica – altrui a seguito della cessione dei relativi diritti di sfruttamento economico
Le contrapposte e speculari domande di accertamento positivo e negativo di contraffazione devono ritenersi legate da un rapporto di continenza tra loro, ove non sussista una relazione di litispendenza a causa della parziale diversità dei soggetti coinvolti nelle due cause; pertanto, la domanda di accertamento negativo successivamente proposta deve essere rimessa alla cognizione del giudice preventivamente adito ai sensi dell’art. 39, comma secondo, c.p.c. A fronte di una domanda giudiziale volta a far accertare la decadenza della registrazione di un marchio [ai sensi degli artt. 21, comma 2, e 14, comma 2, lett. a), c.p.i.] derivante dall’asserita ingannevolezza sopravvenuta dei segni distintivi per effetto del perdurante collegamento che il mercato ancora stabilirebbe tra la persona dello stilista, autore dei predetti “segni”, e l’attività e i prodotti del soggetto giuridico che ancora li utilizza, nonostante la cessazione del rapporto di collaborazione con il predetto stilista, appare necessario – in particolare per ciò che attiene allo specifico settore della moda – affermare la necessità di un bilanciamento tra la protezione del regime di libera trasferibilità dei segni distintivi, che incorporano evidentemente anche l’avviamento e la rinomanza da essi acquisiti nel tempo, e l’esigenza di evitare che, in relazione a tali fattispecie, si dia luogo ad un sostanziale inganno del consumatore quanto alle caratteristiche qualitative del prodotto anche in relazione al contenuto evocativo che i segni trasferiti possiedono. Tale bilanciamento sembra doversi realizzare non tanto sul rilievo della consapevolezza o meno dei consumatori dell’avvenuto distacco dello stilista dai suoi segni distintivi per effetto della cessione, quanto piuttosto verificando il comportamento concreto del cessionario dei marchi in ordine alle modalità d’uso di essi e delle informazioni che esso abbia trasmesso al pubblico, al fine di valutare se egli abbia attivamente operato mediante atti specifici e concreti ad accreditare nella percezione del consumatore stesso che i segni ceduti conservino un perdurante collegamento con la persona e l’attività dello stilista ormai ad essi estraneo. In tale contesto sembra dunque avere primario rilievo, quanto all’ingannevolezza sopravvenuta del marchio, non già un generico ed indeterminato dovere di informazione che in via permanente incomberebbe sul soggetto cessionario dei segni, secondo modalità e tempi di fatto indefiniti ed indefinibili, quanto piuttosto la sussistenza di un dovere di utilizzazione del marchio secondo modalità non ingannevoli. L’ipotesi di concorrenza sleale per imitazione servile presuppone la dimostrazione di una ripresa dei caratteri più propriamente distintivi del prodotto imitato, che dovrebbero essere ormai stabilmente collegati nella percezione del consumatore in modo tale da consentirgli di ricondurre tale prodotto alla sua fonte di provenienza.