Limiti della responsabilità sussidiaria della società beneficiaria per i debiti della società scissa
La limitazione ex art. 2506 quater, co. 3, c.c. della responsabilità solidale sussidiaria della società beneficiaria della scissione per i debiti non soddisfatti della società scissa al “valore effettivo” del patrimonio alla prima assegnato, va riferita non al valore contabile del patrimonio trasferito, ma al valore rettificato di tale patrimonio, attribuendo alle attività i relativi valori correnti e non quelli storici.