Limiti della sospensione cautelare della delibera assembleare viziata
La sospensione cautelare della delibera assembleare di cui all’art. 2378 comma 3 e 4 cod. civ. non riguarda solo i concreti atti esecutivi della deliberazione e la sua fase strettamente materiale di attuazione, ma comprende in senso estensivo anche la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni impugnate, quando l’esecuzione della deliberazione mantiene la potenzialità di continuare ad esplicare effetti, alla cui inibizione è finalizzata la richiesta di sospensione. Sino a quando perdura l’efficacia della deliberazione il provvedimento cautelare di sospensione previsto dall’art. 2378 comma 3 e 4 cod. civ. può dunque ritenersi astrattamente ammissibile. Solo se la deliberazione ha già conseguito tutti i suoi effetti non è più possibile una sospensione, bensì una revoca in via cautelare della deliberazione asseritamente viziata (nella specie il Tribunale rigetta la sospensione di una delibera che autorizzava l’acquisto di una partecipazione sociale essendo già intervenuta la stipula del contratto di acquisto pur con la clausola di un pagamento rateizzato nel tempo).