L’insanabilità dell’azione di responsabilità per l’errata indicazione dei legittimati passivi
Il giudizio ex art. 2395 c.c. instaurato nei confronti della società verso la quale non sono state formulate domande, e priva della citazione dei soggetti – componenti il Consiglio di Amministrazione – nei cui confronti le domande sono state proposte, è causa di rigetto della domanda.
Non può pertanto essere accolta la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo consigliere, in quanto la domanda, per come proposta, sconta un vizio di fondo costituito dalla citazione in giudizio di un unico soggetto (la società) che non è il legittimato passivo dell’azione; bensì, poteva essere, in caso di domanda formulata ex art. 2476 c.c. (caso diverso dal presente), il litisconsorte necessario dal lato attivo. L’ordine di integrazione del contraddittorio – richiesto ma disatteso dal giudice istruttore – ha infatti la funzione di garantire la regolarità del processo, ma non può sanare l’errata individuazione dei soggetti legittimati passivi della domanda, che attiene al merito del giudizio.
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Nicolò Pavan
Avvocato - Pirola Pennuto Zei & AssociatiAvvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Verona. Svolgo la mia attività professionale presso lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati, principalmente presso la sede di Verona. Mi occupo di diritto societario e...(continua)