Liquidazione rateale del valore della quota o delle azioni del socio uscente di società cooperativa
La liquidazione della quota di pertinenza del socio receduto o escluso da società cooperativa, ovvero degli eredi del socio defunto, va eseguita entro il termine tassativo di centottanta giorni dall’approvazione del bilancio.
Ai sensi dell’ 2535 c.c. l’atto costitutivo può prevedere la liquidazione della quota del socio uscente mediante un pagamento rateale limitatamente alla frazione della quota o delle azioni assegnate al socio, ai sensi degli 2545 quinquies e sexies c.c., relativamente al diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori nonché ai ristorni unitamente agli interessi legali.
Il pagamento rateale è possibile se espressamente previsto nell’atto costitutivo e può essere effettuato nel termine massimo di cinque anni.
La previsione del pagamento rateale non determina che il credito del socio receduto o escluso divenga certo ed esigibile solo a seguito del decorso del termine quinquennale; tale termine rappresenta il lasso temporale massimo entro il quale il credito va estinto con i pagamenti rateali comprensivi degli interessi.