Litispendenza e competenza nei procedimenti in materia di nullità e contraffazione dei brevetti
Sussiste litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra il procedimento per la dichiarazione della nullità della frazione italiana del brevetto di titolarità della controparte e il conseguente accertamento negativo circa l’avvenuta contraffazione del brevetto ed il procedimento promosso avanti a Giudice diverso per accertare, di contro, la violazione del brevetto e l’illecito di concorrenza sleale, a nulla rilevando la circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso.
Per la determinazione del giudice preventivamente adito, non rileva il previo deposito del ricorso per descrizione atteso che il procedimento cautelare così instaurato non è finalizzato a garantire l’efficacia di una futura decisione di merito.
Per le cause aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità della frazione italiana del brevetto e la violazione del brevetto è competente oltre al Giudice del luogo in cui le parti hanno la sede e quello di commissione dei supposti fatti illeciti, anche il Giudice del luogo ove è stato eletto il domicilio all’atto del deposito della traduzione italiana del brevetto ai sensi dell’art. 120, co. 3, c.p.i..