Lo scioglimento anticipato della società non costituisce abuso di maggioranza
In materia societaria sussiste abuso di maggioranza, con conseguente annullabilità della delibera assembleare che ne costituisca applicazione, qualora il voto espresso non trovi alcuna giustificazione nel perseguimento dell’interesse della società – in quanto volto a perseguire un interesse personale antitetico a quello sociale – oppure ove sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a ledere i diritti partecipativi o gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza, in violazione del canone della buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto.
La facoltà di deliberare lo scioglimento anticipato della società, previsto dall’art 2484, co. 1, n. 6), c.c., è espressione delle prerogative della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e di autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.), tanto che la decisione non deve essere motivata ed è sindacabile nel merito da parte dell’autorità giudiziaria solo quando si alleghi l’esistenza di una situazione di abuso del diritto. A tale riguardo, l’elemento sintomatico dell’abuso del diritto non può essere individuato nel difetto di un interesse della società allo scioglimento, atteso che la società non è portatrice di un interesse proprio alla sua esistenza, così come non è configurabile un diritto individuale del socio al mantenimento in vita della società per la durata statutariamente fissata. È ricompreso nel concetto di interesse sociale anche l’interesse allo scioglimento della società.
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Antonio Bramanti
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Firenze. Ha conseguito un LLM in International Financial Law presso il King’s College London. Attualmente collabora con Deloitte Legal, dove svolge attività di assistenza e...(continua)