L’obbligo di esibizione della documentazione sociale
Deve dichiararsi non più luogo a provvedere sul ricorso ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto l’esibizione di libri e documenti contabili di una s.r.l., quando si accerti che la documentazione contabile della società – o almeno la parte che risulti tenuta – si trova presso la sede legale della stessa e sia stato fugato ogni dubbio sull’esistenza in un luogo diverso di altra documentazione relativa all’amministrazione della società.