L’obbligo di rimborso ha la stessa ampiezza delle garanzie prestate
Quando in un contratto di cessione di quote sociali è prevista una garanzia relativa alla generica inesistenza di debiti verso soci e/o verso terzi, seguita da quella di un altrettanto generico obbligo di rimborso, quest’ultima – in virtù del principio di interpretazione secondo buona fede – deve intendersi in maniera esattamente corrispondente all’ambito delle (prime) garanzie concesse.