L’oggetto sociale inconferènte può essere un elemento di prova della decadenza per non uso del marchio
Sono elementi idonei a provare il non uso quinquennale, e dunque la decadenza del marchio ai sensi dell’art. 24 c.p.i., la dimostrazione dell’inconferenza dell’oggetto sociale dell’impresa titolare del marchio con i prodotti e servizi che il marchio è chiamato a contraddistinguere e l’assenza presso il registro UIBM di atti di valorizzazione del marchio, quale ad esempio la concessione in licenza d’uso a terzi.
E’ invalido per carenza di novità ai sensi dell’art. 12 c.p.i. il marchio che risulti identico o simile ad un marchio anteriore afferente prodotti identici o affini e sia così idoneo ad ingenerare confusione nel pubblico.
Vi è affinità tra i prodotti delle classi 8 e 21 – relative rispettivamente ad articoli di coltelleria, forchette e cucchiai ed agli utensili e recipienti per il governo della casa e cucina – e quelli della classe 7 relativa agli utensili per il governo della casa e cucina e agli apparecchi per la conservazione sottovuoto, poiché facenti parte di settori economici interdipendenti, attinenti alla medesima clientela e tutti riferibili al contesto della cucina.
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Massimo Bacci
AvvocatoAvvocato iscritto al foro di Prato. Laureato con Lode in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze; LLM in Intellectual Property; Master in Diritto Privato Europeo e della Cooperazione Internazionale; Corso...(continua)