L’opposizione del creditore ex art. 2445 co. 2 c.c.: alcune considerazioni in fatto
L’immotivato rifiuto di pagare un debito liquido ed esigibile, il mancato deposito dell’ultimo bilancio d’esercizio e la cancellazione della società dall’elenco degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB giustificano l’accoglimento dell’opposizione del creditore ex art. 2445 co. 2 c.c. avverso una delibera di riduzione del capitale sociale, pur essendo quest’ultimo di gran lunga superiore all’importo del credito fatto valere. In caso di esito vittorioso del procedimento de quo, il giudice deve dunque annullare la menzionata delibera di riduzione.
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Enrico Rino Restelli
Avvocato e dottore di ricerca in diritto societario e diritto dei mercati finanziari(continua)