L’uso indebito del marchio da parte dell’ex-franchisee
In materia di contratto di franchising, avente ad oggetto l’uso dei marchi e dei segni distintivi per lo svolgimento, in affiliazione, dell’attività contrattualizzata, la prosecuzione dell’attività dell’affiliato nonostante sia intervenuta la risoluzione del vincolo per inadempimento del medesimo, legittima la richiesta della misura cautelare interdittiva di ogni attività ricompresa tra quelle contrattualizzate. Infatti, con il venire meno del legame contrattuale di licenza viene altresì meno la fonte che autorizzava l’utilizzo dei segni distintivi di cui la parte inadempiente è licenziataria, consentendosi così al titolare dei marchi e dei segni distintivi di azionare non solo i diritti nascenti dal contratto, ma anche quelli assoluti di privativa, in coerenza con quanto previsto dall’art. 20 CPI che, tra i diritti attribuiti al titolare del marchio attesta ricompreso quello di disciplinare quali attività, contraddistinte dal segno di cui è titolare, possano essere legittimamente effettuate, sicchè gli eventuali inadempimenti dei criteri dettati nel contratto di licenza determinano anche violazione del diritto assoluto.
Per il principio dell’unitarietà dei segni distintivi ex art. 22 CPI, il divieto di utilizzazione si estende anche all’insegna e ad ogni altro segno distintivo.