Mancanza della delibera assembleare per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nelle società cooperative
La delibera assembleare richiesta dall’art. 2393, primo comma, c.c. per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori è necessaria anche nelle società cooperative che non hanno optato, ai sensi dell’art. 2519, secondo comma, c.c., per l’applicazione delle norme sulle società a responsabilità limitata.
La delibera di cui all’art. 2393, primo comma, c.c. costituisce una “condizione speciale dell’azione”, la cui mancanza può essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in fase decisoria. In quest’ultimo caso, se la questione non è stata trattata in corso di giudizio, il giudice, rimessa la causa in istruttoria, deve concedere ex art. 182, secondo comma c.p.c. un termine perentorio per produrre in giudizio la delibera.
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Enrico Rino Restelli
Avvocato e dottore di ricerca in diritto societario e diritto dei mercati finanziari(continua)