Mancanza di interesse ad agire in caso di impugnativa di bilancio
Nel caso in cui in bilancio siano recepite poste per sanzioni e penalità o risarcimenti danni comminate ai soci attraverso una delibera del c.d.a., non sussiste l’interesse, in capo ai medesimi soci, all’impugnativa di tale bilancio qualora sia già stata impugnata la delibera del c.d.a. dalla cui efficacia dette poste dipendono.
L’interesse ad agire previsto dall’art.100 c.p.c. integra una condizione della azione, la cui carenza è rilevabile anche di ufficio, e presuppone la esigenza di ottenere, attraverso la domanda giudiziale, un risultato utile, una tutela rispetto alla prospettata situazione antigiuridica, che non si potrebbe altrimenti conseguire senza l’intervento del giudice; la pronuncia deve quindi essere indispensabile, per ottenere il risultato.
L’art.2388 c.c. che riguarda l’impugnazione delle delibere del c.d.a. richiama le disposizioni di cui ai commi 7° e 8° dell’art.2377 c.c., cosicchè anche degli esiti di tali impugnative gli amministratori e gli organi di controllo sono tenuti a prendere atto, rettificando gli atti sociali in coerenza, predisponendo di conseguenza nuove delibere, se del caso, e nuovi bilanci da sottoporre alla assemblea per una nuova approvazione, così conformando la organizzazione e la vita sociale ai principi statuiti in sede giurisdizionale, ovvero nella alternativa sede dell’arbitrato, ove questa sia stata la scelta statutaria.
L’adozione di tali provvedimenti, costituente l’oggetto di un preciso obbligo normativo posto a carico degli amministratori, è idonea a soddisfare in modo pieno ed esaustivo gli interessi, anche di tipo informativo, della parte che invoca il medesimo vizio in relazione al bilancio successivo all’impugnazione di tale delibera.
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Giulia Giordano
Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior...(continua)