Mancanza di legittimazione processuale passiva degli amministratori e dei sindaci nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare
Ai sensi del dlgs 6/03 risulta inequivoca la caratterizzazione della procedura di sospensione ex art. 2378 c.c. quale tipico procedimento cautelare in corso di causa soggetto alle forme di cui agli artt 669-bis ss. c.p.c., ovvia la piena coincidenza tra parti del giudizio di merito e parti del giudizio cautelare (e dunque la necessaria esclusione da tale novero degli “amministratori e sindaci” di cui al menzionato comma 4°, che certamente non possono ritenersi titolari di una propria autonoma posizione nell’ambio del giudizio di merito), chiaramente distinta la fase relativa alla integrazione del contraddittorio (comma 3°) da quella relativa alla audizione di “amministratori e sindaci” (comma 4°), con espressa previsione di un onere a carico dei ricorrenti limitato alla prima fase così richiamata. Trova quindi puntuale e a questo punto indiscutibile conferma la lettura del disposto in esame (audizione di amministratori e sindaci) come adempimento propriamente istruttorio “tipicamente” (secondo preordinata valutazione legislativa) finalizzato al giudizio di bilanciamento previsto dal medesimo comma 4° della norma (positivamente al di là di ogni onere di parte ricorrente).