Mancata adozione da parte dei sindaci degli “opportuni provvedimenti” al verificarsi di una causa di scioglimento della società
La colpevole omissione dell’attività di controllo e vigilanza imposta dalla legge all’organo sindacale, che consenta all’organo amministrativo di proseguire illecitamente l’attività di impresa pur essendosi verificata una causa di scioglimento della società senza adottare gli strumenti predisposti dalla legge (con particolare riguardo al ricorso ex art. 2485 c.c. per l’accertamento della causa di scioglimento o alla denuncia ex art. 2409 c.c.), fa sorgere in capo ai sindaci la responsabilità solidale con gli amministratori per i danni patrimoniali causati.
La mancata adozione di tali rimedi, idonei ad impedire il protrarsi della condotta illecita dell’organo amministrativo, deve considerarsi determinante nella causazione del danno derivato dalla illegittima prosecuzione dell’attività di impresa, con la conseguenza che essi devono essere ritenuti obbligati in solido al suo risarcimento nell’intera misura del suo ammontare (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che i sindaci fossero perfettamente consapevoli delle rilevanti perdite di esercizio che avevano eroso l’intero capitale sociale e della conseguente necessità di adottare immediatamente i provvedimenti ex art. 2447 c.c.).
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Chiara Costantini
Dottoressa in Giurisprudenza con indirizzo "Diritto ed economia delle imprese" presso l'Università LUISS "Guido Carli". Dopo un'esperienza presso lo Studio Legale "Avv. Emanuele Argento" di Pescara, specializzato in...(continua)