Mancata attuazione dell’aumento di capitale e responsabilità degli amministratori della controllante per atti di mala gestio degli amministratori della controllata
La responsabilità degli amministratori della controllante non si configura automaticamente in caso di atti di mala gestio posti in essere dagli amministratori della controllata, non avendo alcun fondamento giuridico il presunto principio dell’automatica trasposizione ai primi della responsabilità per danni provocati alla controllata dai secondi.
L’azione di responsabilità sociale fatta valere dai soci della controllante è circoscritta all’attività di gestione posta in essere dagli amministratori della controllante stessa e non può estendersi all’attività di gestione svolta dagli amministratori delle controllate, salvo la sussistenza di alcune condizioni: specifica individuazione delle condotte poste in essere dagli amministratori della controllante incidenti sulla sfera delle controllate (i.e. direttive e/o attività di influenza); puntuale indicazione dei doveri gestori violati da tali condotte; individuazione del danno subito dalle controllate per effetto delle condotte poste in essere dagli amministratori della controllante e soprattutto puntuale ricostruzione e specificazione degli effetti pregiudizievoli che si sono riprodotti sul patrimonio della controllante in conseguenza del danno patito dalle controllate, posto che l’azione sociale di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2393 bis c.c. richiede la sussistenza di un danno diretto per la società nell’interesse della quale si agisce; nesso di causalità tra inadempimento, danno per la controllata e danno per la controllante.
In caso di omissione da parte degli amministratori degli adempimenti necessari all’esecuzione di un aumento di capitale, al fine di farne valere la responsabilità è necessario dimostrare il pregiudizio subito dalla società in conseguenza del mancato aumento (nel caso di specie la Corte ha ritenuto non sussistente il pregiudizio derivante dalla mancata attuazione di un aumento di capitale emesso al fine di risanare l’impresa, avendo gli amministratori reperito la liquidità necessaria a risanare la società dalla vendita di alcuni asset e non avendo l’attore allegato altri danni).
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Chiara Presciani
Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)