Mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in tema di franchising
Deve dichiararsi improcedibile la domanda relativa all’esistenza di un credito per indebito uso di un marchio a seguito della cessazione di un rapporto di franchising
in ragione del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto contrattualmente dalle parti. Il disposto dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 28/2010, che prevede l’assegnazione, in prima udienza, di un termine per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione non può essere invocato laddove la parte interessata non lo abbia richiesto ma, opponendosi all’avversa eccezione, abbia provocato la diretta decisione del giudice.
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Maria Luigia Franceschelli
AssociateDottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team(continua)