Metodi di determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso e compenso spettante all’esperto
Ai fini dell’impugnazione della relazione dell’esperto per manifesta iniquità o erroneità in sede di determinazione del valore della partecipazione azionaria non è sufficiente allegare l’utilizzo da parte dell’esperto stesso del mero criterio patrimoniale semplice, in quanto detto modello teorico, in piena conformità alle prescrizioni di legge, è in grado di tener conto sia del profilo patrimoniale che di quello reddituale, ponendo semmai il distinto e specifico problema di individuare adeguati parametri di una tale “congruità” in relazione alle concrete vicende da sottoporre ad esame. In tal senso, con riferimento alle società immobiliari di gestione (e alle c.d. holding pure), il metodo patrimoniale semplice viene applicato in quanto il valore delle varie componenti patrimoniali incorpora già in sé sia valori di mercato sia valori espressivi di potenzialità economiche.
L’esperto nominato dal tribunale ai sensi dell’art. 2437-ter c.c. è da qualificarsi come “ausiliario del giudice”, e ciò determina una conseguente competenza esclusiva dello stesso giudice a pronunciarsi sulla materia dei compensi dovuti.
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Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)