Modalità di tenuta del libro soci e obbligo di indicazione del domicilio dei soci sullo stesso
Tenuto conto dell’attuale quadro normativo, si deve escludere – eccetto per quanto attiene ad incombenze di carattere fiscale – la possibilità di ravvisare un formale “obbligo giuridico” positivamente imposto dal legislatore di annotazione a libro soci (e dunque anche un correlativo diritto di conoscibilità ex art. 2422 cod. civ.) del domicilio dei soggetti intestatari delle azioni. Conseguentemente, considerato il carattere indiscutibilmente “sensibile” delle informazioni in parola, deve ritenersi pienamente legittima l’iniziativa assunta dal CdA di sottoporre alla volontà di ciascun socio la scelta di consentire o meno l’accesso al relativo dato.
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Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)