Modifica dell’oggetto sociale di cooperativa
È nulla per illiceità dell’oggetto, per contrasto con norme dettate a tutela degli interessi generali, la delibera di modifica dell’oggetto sociale di una società cooperativa nel caso in cui tale modifica statutaria comporti una deviazione dallo scopo mutualistico.
In particolare, qualora una società cooperativa avente ad oggetto l’assegnazione degli alloggi ai propri soci a condizione più favorevoli di quelle del mercato, modifichi il proprio scopo sociale in maniera tale da “caricare” sui soci le perdite finanziarie accumulate, essa agisce a scapito dell’interesse dei soci. L’introduzione di un “canone di godimento” al fine di massimizzare le entrate e per valorizzare il proprio patrimonio immobiliare, fa infatti venir meno il rapporto di scambio mutualistico e, viceversa, comporta l’ingresso nelle diffuse e reiterati prassi imprenditoriali tipiche delle società lucrative.