Modificazioni statutarie in società cooperativa
La mancata indicazione nel verbale di assemblea di società cooperativa della qualifica di cooperatore o finanziatore dei soci intervenuti all’adunanza integra un vizio di annullabilità e non di nullità. Il suddetto adempimento non è necessario quando vi sia un’unica categoria di soci.
I vizi relativi alla procedura di approvazione, quale l’adozione, per essa, di un quorum scorretto, non sono suscettibili di produrre la nullità bensì l’annullamento della delibera.
Fuori dai casi di soggezione alla normativa pubblicistica in materia di edilizia residenziale pubblica, la società cooperativa, in quanto società privata, può introdurre regole autonome e diverse per la gestione dei propri alloggi, così come modificare il proprio statuto con la maggioranza statuariamente prevista per l’assemblea straordinaria (art. 2514 2° comma c.c.).