Mutamento di quote di ammortamento e discrezionalità degli amministratori
Ai fini della rappresentazione veritiera e corretta nella contabilità sociale, il mutamento di una stima (posta alla base del valore di ammortamento delle immobilizzazioni materiali) da un bilancio all’altro deve essere sorretta da una giustificazione basata su (nuove) circostanze di fatto, non potendo perseguire politiche di bilancio (nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che esuli dalla discrezionalità tecnica, di cui dispongono gli amministratori in sede di stime contabili, la scelta di adottare un raddoppiamento della quota di ammortamento di una flotta di imbarcazioni, alla quale non corrisponda alcun mutamento negli elementi di fatto sulla base dei quali era stata ed è stimata la durata del ciclo operativo del bene; e senza, peraltro, un’illustrazione in bilancio dell’avvenuto mutamento).
Qualora la correttezza del mutamento di stima contabile venga contestata con l’impugnazione del bilancio, ricade in capo agli amministratori l’onere di dimostrarne la ragionevolezza alla base dei criteri di valutazione , in mancanza della quale la domanda di nullità deve essere accolta.
Ai fini del rispetto del termine di decadenza annuale di cui all’art. 2434-bis c.c. è sufficiente il perfezionamento della notifica dell’atto di citazione, mentre non è necessario che il medesimo sia stato iscritto a ruolo.