Natura del danno prodotto dal pagamento preferenziale e azioni esercitabili
Il danno prodotto dal pagamento preferenziale non puó considerarsi di natura patrimoniale, ma è invece inferto alla par condicio creditorum, atteso che il creditore soddisfatto dal pagamento revocabile ha ricevuto tutto quanto allo stesso dovuto, mentre ogni altro creditore di pari grado ha ricevuto un pagamento sottoposto alla falcidia fallimentare, con conseguente sottrazione alla disponibilità degli altri creditori di un valore pari alla differenza tra quanto il creditore preferito ha ricevuto in pagamento dal fallito e quanto avrebbe ricevuto se, non essendo stato pagato dal fallito, fosse stato pagato in moneta fallimentare. Eventuali effetti diretti ed immediati sul patrimonio dei creditori potrebbero giustificare un’azione individuale da parte loro ai sensi del sesto comma dell’art. 2476 c.c., azione che il fallimento non è legittimato ad esercitare, essendo estranea alle cosiddette azioni di massa. La par condicio creditorum, comunque, non è sfornita di tutela, essendo possibile esercitare le azioni revocatorie, nonché nel caso di restituzione dei finanziamenti ai soci nell’anno anteriore al fallimento, l’azione restitutoria di cui all’art. 2467 c.c. La curatela, dunque, dovrebbe agire a titolo di responsabilità extracontrattuale, dimostrando che questi, tenendo un comportamento illegittimo, abbia leso il diritto del fallimento ad ottenere la revoca dei pagamenti preferenziali, rendendolo insuscettibile di soddisfazione.