3 Dicembre 2022

Natura della responsabilità del liquidatore nei confronti del creditore rimasto insoddisfatto

In ordine alla responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti, l’art. 2495 c.c. prevede che questi ultimi possano fare valere i loro crediti nei confronti del liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La natura della responsabilità del liquidatore nei confronti del creditore è tipicamente extracontrattuale, con la conseguenza che il creditore che agisce in giudizio ha l’onere di provare: (i) l’esistenza del credito; (ii) l’inadempimento di esso da parte della società; (iii) la condotta dolosa o colposa del liquidatore, che si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, dei doveri legali e statutari; (iv) il nesso di causalità fra tale condotta e il mancato soddisfacimento del credito. Quanto al nesso eziologico, il creditore è tenuto a provare l’esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il proprio credito, eventualmente distribuita ai soci o utilizzata per pagare solo alcuni creditori in violazione della par condicio creditorum, oppure la sussistenza di una qualsivoglia condotta dolosa o colposa del liquidatore che abbia impedito la corretta conservazione del patrimonio.

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Michele Rossi

Michele Rossi

Dottore di ricerca (Università di Bologna) e Avvocato in Bologna - Studio Legale Associato Demuro Russo(continua)

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