Natura e contenuto della transazione semplice e non novativa
Costituisce transazione semplice e non novativa il documento col quale le parti, utilizzando la locuzione “pagamento a saldo e stralcio di tutto il resto” inserito nelle condizioni a fronte dell’azzeramento del debito, si sono limitate ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un “quid medium” tra le prospettazioni iniziali.
Dalla natura di transazione semplice, e non novativa, di tale accordo deriva inoltre che l’accordo originario può rivivere solo qualora venga meno l’accordo transattivo che si affianca e modifica l’originario, e ciò al contrario di quanto invece accade qualora le parti espressamente o oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell’accordo originario.
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Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)