Natura e limite della responsabilità della società beneficiaria della scissione e beneficium excussionis
La mancata opposizione del creditore alla scissione non preclude l’azione ex art. 2506-quater, co. 3, c.c., dovendosi i due rimedi ritenere complementari: ciò in quanto il primo consiste in una tutela reale ex ante che comporta, salva l’ipotesi di autorizzazione alla scissione, l’improcedibilità della scissione la quale preveda una suddivisione non proporzionata e potenzialmente lesiva per i creditori della società originaria; il secondo, in una tutela ex post che consente al creditore di rifarsi sul patrimonio di tutte le società coinvolte, nel limite del patrimonio risultante dalla scissione, così evitando le conseguenze della suddivisione sproporzionata del patrimonio originario prevista ed attuata in sede di scissione.
La responsabilità solidale “sussidiaria” posta dall’art. 2506-quater, co. 3, c.c. presuppone non già l’infruttuosa escussione del patrimonio della società scissa gravata dell’obbligazione, ma la mera circostanza che la richiesta di pagamento alla società debitrice non sia stata onorata; non essendo, pertanto, configurabile, in proposito, alcun “beneficium excussionis” a favore della società beneficiaria della scissione cui non faccia carico la relativa passività.
Il limite della responsabilità sussidiaria previsto dall’art. 2506-quater, co. 3, c.c. a favore della società beneficiaria della scissione è rappresentato dal “valore effettivo del patrimonio netto assegnato”; dovendosi, pertanto, al fine di individuare l’effettiva consistenza del patrimonio utile alla soddisfazione dei creditori della società scissa, procedere alla rettifica degli elementi dell’attivo assegnati alla società beneficiaria ai valori correnti al momento di efficacia della scissione (specialmente, laddove sia stata omessa, ai sensi dell’art.2506-ter, co. 4, c.c., la redazione della relazione degli amministratori ex art. 2506-ter c.c. deputata, tra l’altro, ad indicare il “valore effettivo del patrimonio assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa”).