Natura ed effetti del negozio di sottoscrizione in sede di aumento di capitale. Forma degli impegni assunti dalla pubblica amministrazione.
L’effetto modificativo del contratto sociale non si produce automaticamente con la deliberazione di aumento del capitale, ma ciò avviene solo con il concorso delle volontà dell’ente e dei sottoscrittori del nuovo capitale deliberato e quindi, in una fase successiva e diversa da quella meramente deliberativa; pertanto, ai fini del perfezionamento dell’operazione di aumento di capitale, la deliberazione assembleare, con la quale è stato approvato l’incremento quantitativo del capitale, è sicuramente necessaria, ma non sufficiente, in quanto è pur sempre necessaria la dichiarazione di adesione dei soci ovvero, se prevista, anche dei terzi; detta dichiarazione si manifesta appunto con la sottoscrizione di una quota dell’aumento deliberato.
Il negozio di sottoscrizione ha natura consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso fra il socio sottoscrittore o il terzo e la società, per il tramite dell’organo amministrativo; quindi la deliberazione di aumento di capitale ben può configurasi come una proposta e la sottoscrizione del socio o del terzo come una accettazione, secondo il classico schema del contratto di natura consensuale. Deve precisarsi che il contratto di sottoscrizione di nuove azioni emesse in sede di aumento di capitale ha natura consensuale e non reale e che, ove la legge preveda la consensualità come meccanismo regolatore per un certo assetto negoziale, le parti non possono ad esso derogare creando un corrispondente modello reale atipico.
La manifestazione di volontà del socio o del terzo di voler procedere alla sottoscrizione dell’aumento di capitale non è soggetta a forme particolari, non essendo al riguardo le stesse prescritte dalla legge, e che l’esercizio di tale diritto può desumersi anche da comportamenti concludenti: l’importante è che l’esercizio del diritto avvenga nel termine previsto nella deliberazione assembleare.
Tali principi devono tuttavia coordinarsi con i principi che regolano i rapporti contrattuali nei quali sia parte una pubblica amministrazione. Poiché la pubblica amministrazione non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono la forma scritta ad substantiam, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi; tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della amministrazione posti dall’art. 97 Cost. e assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l’obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell’atto, così controllabile da parte dell’autorità tutoria. La regola della necessaria forma scritta, a pena di nullità, dei contratti nei quali sia parte una pubblica amministrazione è applicabile anche all’assunzione, da parte dello Stato o di enti pubblici, di partecipazioni in società di capitali perché tali partecipazioni, oltre che costituire negozi giuridici, comportano l’assunzione di impegni verso la società.