Ne bis in idem e responsabilità aggravata per abuso dello strumento processuale
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno dei due pervenga al giudicato, l’accertamento di una situazione giuridica comune a entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto con il suddetto giudicato, quand’anche il giudizio successivo sia instaurato per finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il petitum del primo.
Sussiste se non la mala fede, quantomeno la colpa grave della parte, nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che le avrebbe consentito di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, alla luce non solo della pendenza di un procedimento preventivamente instaurato in ordine al medesimo rapporto obbligatorio e dell’emissione della relativa sentenza, ma anche del passaggio in giudicato di tale sentenza, dell’esecuzione delle statuizioni ivi contenute e dell’accettazione di tali statuizioni.
La condotta di cui sopra, altresì, è meritevole di sanzione ex art. 96, comma terzo, c.p.c. in quanto integra un abuso dello strumento processuale in violazione dell’interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione ed alle esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso e in quanto dà luogo a un danno a carico della controparte che è colpita da un ingiusto procedimento.