Negozio fiduciario e contratto di cessione di quote societarie
Il negozio fiduciario si distingue dalla simulazione assoluta, ove l’effetto traslativo non si produce, per cui non trovano applicazione le limitazioni sulle prove dettate dall’articolo 1417 c.c. (salvo che per la natura dei diritti trasferiti non sia necessaria la forma scritta).
Di conseguenza, poiché per la validità ed efficacia tra le parti di un contratto di cessione quote di s.r.l. non è richiesta la forma scritta (necessaria ex art. 2470 co. 2 c.c. solo per l’opponibilità ai terzi), ne consegue che ai fini della prova di un pactum fiduciae ad esso inerente possono essere utilizzate anche le presunzioni ex art. 2729 c.c., senza che trovino applicazione i limiti di cui agli artt. 2721 e 2722 c.c., anche tenuto conto della natura dei rapporti intercorsi fra le parti e delle circostanze concrete in cui la cessione va collocata.