Nei contratti di compravendita di partecipazioni sociali, in mancanza di specifiche garanzie, non trova applicazione la garanzia di cui all’art. 1490 c.c. in riferimento al valore reale del patrimonio sociale
Poiché nella vendita di quote o azioni l’oggetto immediato del contratto è la partecipazione sociale, qualora le parti non abbiano espressamente previsto specifiche clausole di garanzia, non possono trovare applicazione le garanzie dovute dal venditore ex art. 1490 c.c. in riferimento al valore del patrimonio sociale in quanto, da un lato, non esiste alcuna norma che preveda il riferimento al dato dell’esattezza e veridicità del bilancio quale necessario parametro del valore reale delle azioni/quote, e, dall’altro lato, il corrispettivo di vendita è rimesso alla libera volontà delle parti, con conseguente irrilevanza dell’errore in ordine al valore reale delle azioni/quote.