Nella s.r.l. la durata particolarmente lunga non può essere equiparata a una durata a tempo indeterminato
In una società a responsabilità limitata la previsione statutaria di una durata, anche se particolarmente lunga ed eccedente la durata media della vita umana, preclude l’assimilazione alla fattispecie della società contratta a tempo indeterminato – con conseguente attribuzione ai soci del diritto di recesso – sia in considerazione della chiarezza del dettato legislativo, sia in quanto l’ indicazione della durata è contenuta nello statuto e dunque, in quanto tale, voluta da tutti i soci fondatori della società e, ipso facto, da tutti coloro che, dopo la costituzione abbiano acquistato una partecipazione, sia infine perché le società di capitali, dotate di personalità giuridica, sono costruzioni che, se i soci esprimono una tale volontà, sono destinate ad esistere e ad esercitare la loro attività economica lucrativa per un tempo molto lungo, eventualmente trascendente la vita umana.
A tale conclusione non osta neppure lo sfavore, noto e giustificato, dell’ordinamento verso rapporti di durata perpetua o illimitata, essendo il contratto di società un contratto tipico dotato di proprie specifiche caratteristiche ed essendo il termine di durata modificata nel corso del contratto nel rispetto delle regole della formazione della volontà prevista per le società.
Il diritto di recesso potrà essere riconosciuto solo quando i soci, per eludere il diritto di recesso di ciascuno di essi, nell’intento di far prevalere, contra legem, le ragioni del gruppo sulle ragioni del singolo socio, abbiano inteso far apparire come contratta a tempo determinato una società in realtà contratta a tempo indeterminato oppure abbiano apposto un termine sostanzialmente privo di significato, a fronte del quale la manifestazione di volontà possa considerarsi tamquam non esset. L’indice dell’elusione non può che essere rinvenuto nella lunghezza del termine statutario di durata della società, il quale, anzitutto, deve essere apprezzato in assoluto, considerando le suindicate esigenze di certezza e che la indicazione del termine limita di per sé la naturale capacità delle società commerciali a durare indefinitamente nel tempo. Ne consegue che, per ritenere il termine in assoluto elusivo, apparente od insignificante, esso deve esorbitare qualsiasi ragionevole previsione di durata della società stessa come persona giuridica, risultando in se stesso del tutto arbitrario e irrazionale (es.: termine di durata da oggi sino all’ anno 2324).
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)