Nella scissione societaria le sopravvenienze seguono il bene cui sono connesse
In caso di scissione societaria parziale ex 2506 c.c. i diritti risarcitori sorti prima della scissione e connessi a un bene poi trasferito alla beneficiaria spettano a quest’ultima, tanto più qualora nell’atto di scissione sia previsto, tra gli effetti patrimoniali, che le sopravvenienze attive sui beni trasferiti siano da imputarsi a favore dell’azienda trasferita e quindi della società beneficiaria. In tale contesto trova applicazione, per quanto compatibile, la disciplina in tema di cessione di azienda ex 2558 e ss c.c.
A nulla rileva che, successivamente alla scissione, la società scissa abbia agito in giudizio in nome proprio per la liquidazione del danno nei confronti del terzo obbligato (e.g. la compagnia assicuratrice), poiché l’unica legittimata ad ottenere il risarcimento è la società beneficiaria, la quale ben potrebbe aver conferito mandato per l’azione giudiziale.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Pier Paolo Picarelli
Avvocato | DottorandoAvvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise(continua)