Nell’azione di responsabilità degli amministratori ex art. 2476, comma 3, cod. civ., promossa dal socio, la società è litisconsorte necessaria
Il socio di s.r.l. che promuova azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ex art. 2476, commi 1 e 3, cod. civ., agisce nella posizione di sostituto processuale della società.
Nell’azione di responsabilità degli amministratori promossa dal socio di s.r.l., la società è parte necessaria del giudizio; di conseguenza, ove essa non sia stata convenuta nel processo, dev’essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
In considerazione del conflitto di interessi fra la società danneggiata e il suo legale rappresentante, che si verifica nell’azione di responsabilità degli amministratori promossa dal socio di s.r.l., la società deve costituirsi in giudizio in persona di un curatore speciale, da nominarsi ai sensi dell’art.78 cod. proc. civ.
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Giuseppe Colombo
AvvocatoGiuseppe Colombo, nato il 25 luglio 1990 a Como, svolge la professione di avvocato, collaborando con Grimaldi Studio Legale. Si è laureato, nell'aprile 2015, in giurisprudenza, specializzazione in diritto d'impresa,...(continua)