Nomina del consiglio di amministrazione in luogo dell’amministratore unico e abuso di maggioranza
È impugnabile per abuso di maggioranza la delibera assembleare con cui i soci di maggioranza perseguano l’obbiettivo di danneggiare la minoranza a proprio esclusivo beneficio, senza che l’interesse sociale possa giustificare la decisione assunta.
La sostituzione dell’amministratore unico con il consiglio di amministrazione non costituisce, di per sé, abuso di maggioranza.
In mancanza di specifica clausola impeditiva, non è vietato all’amministratore di società cooperativa di ammettere a soci soggetti a lui legati da parentela o amicizia, purché rivestano i requisiti definiti nello statuto.