Nomina del liquidatore di sas
Il venir meno della categoria dei soci accomandatari e la mancata ricostituzione nel termine di sei mesi costituisce causa di scioglimento della società ex art. 2323 c.c.
Venuti meno i soci, gli eredi sono legittimati a richiedere la liquidazione della società ex art. 2275 c.c.
In sede di volontaria giurisdizione per la nomina del liquidatore della società non possono essere effettuati dal giudice accertamenti incidentali diversi da quelli necessari per attestare l’intervenuto stato di scioglimento dell’ente, di per sé funzionali alla nomina richiesta.