Nomina giudiziale del liquidatore e facoltà del socio di promuovere azione di accertamento sulla causa di scioglimento
Il decreto adottato dall’autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 2275, 2485 co. 2° e 2487 co. 2° c.c. integra un mero provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio, neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento e vi sia pronuncia sul punto, in quanto il giudice adito (nella prima e nella seconda fase del procedimento), dopo un’indagine sommaria e condotta incidenter tantum, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società sia sciolta, non accertando tuttavia in via definitiva né l’intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato, purché legittimato all’azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l’insussistenza della causa di accoglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti.