Non configura responsabilità precontrattuale l’eccessivo ottimismo sulla realizzabilità dell’operazione
L’eccesso di ottimismo sulla possibilità di riuscita di un’operazione non può in alcun caso essere assunto a fonte di responsabilità precontrattuale ove non corroborato da vere e proprie “informazioni” definibili come “false”, il cui onere probatorio e la cui deduzione incombono sull’attore.
Non configura una violazione del patto di esclusiva per la cessione di una partecipazione, il quale fa riferimento alle sole trattative per la “cessione” ai terzi, l’omessa informativa circa i negoziati paralleli condotti dalla società per tentare la ristrutturazione del debito verso le banche.
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manuel.dellinz
Dottorando di ricerca in "Istituzioni e Mercati, Diritti e Tutele" presso l'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche, tematica di ricerca: "Diritto delle Società e dei Mercati Finanziari". Cultore...(continua)