L’eccesso di ottimismo sulla possibilità di riuscita di un’operazione non può in alcun caso essere assunto a fonte di responsabilità precontrattuale ove non corroborato da vere e proprie “informazioni” definibili come “false”, il cui onere probatorio e la cui deduzione incombono sull’attore.
Non configura una violazione del patto di esclusiva per la cessione di una partecipazione, il quale fa riferimento alle sole trattative per la “cessione” ai terzi, l’omessa informativa circa i negoziati paralleli condotti dalla società per tentare la ristrutturazione del debito verso le banche.