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Tribunale di Milano, 23/01/2015

Non configura responsabilità precontrattuale l’eccessivo ottimismo sulla realizzabilità dell’operazione

Tribunale di Milano, 23/01/2015
Non configura responsabilità precontrattuale l’eccessivo ottimismo sulla realizzabilità dell’operazione

L’eccesso di ottimismo sulla possibilità di riuscita di un’operazione non può in alcun caso essere assunto a fonte di responsabilità precontrattuale ove non corroborato da vere e proprie “informazioni” definibili come “false”, il cui onere probatorio e la cui deduzione incombono sull’attore.

Non configura una violazione del patto di esclusiva per la cessione di una partecipazione, il quale fa riferimento alle sole trattative per la “cessione” ai terzi, l’omessa informativa circa i negoziati paralleli condotti dalla società per tentare la ristrutturazione del debito verso le banche.

Data Sentenza: 23/01/2015
Registro: RG 89388 / 2012
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Data: 24/03/2015
Massima a cura di: manuel.dellinz
manuel.dellinz

Dottorando di ricerca in "Istituzioni e Mercati, Diritti e Tutele" presso l'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche, tematica di ricerca: "Diritto delle Società e dei Mercati Finanziari". Cultore della materia in diritto presso l'Università di Bologna in Diritto Commerciale, Diritto dei Mercati Finanziari e Diritto Fallimentare.

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