Non equivale a una durata indeterminata la durata di una società per azioni fissata in un termine lungo
Non può essere assimilata a una durata indeterminata, con la conseguente attribuzione ai soci del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, co. 3, c.c., la durata di una società di capitali, che una clausola statutaria fissi in un termine anche particolarmente lungo [nella specie anno 2100], non essendo tale assimilazione ricavabile dal sistema normativo.
Salvo il caso limite di durata pluricentenaria ovvero il caso opposto, anch’esso limite, di durata -relativa ad oggetto sociale specifico e di prevedibile esaurimento entro un dato tempo- che scada ben oltre tale tempo, non può neppure essere oggetto di valutazione la ragionevolezza del termine di durata rispetto ad un oggetto sociale che si riferisca -come accade nella quasi totalità dei casi- allo svolgimento di una data attività economica risolvendosi altrimenti ciò in un apprezzamento del tutto discrezionale dell’interprete, suscettibile di esiti contrastanti a seconda che la valutazione sia condotta rispetto alla tipologia dell’attività considerata in astratto ovvero rispetto alla ricostruzione della volontà dei soci nel dar vita all’ente e nel parteciparvi
[nel caso di specie il Tribunale si discosta dall’orientamento di legittimità Cass. 9962/2013 ritenendo che, pur prevedendo il sistema della riforma societaria un favor per l’istituto del recesso nelle società di capitali, ciò non possa portare a una estensione della applicabilità delle norme in tema di recesso fuori dalle ipotesi specificatamente previste, trattandosi in ogni caso di un istituto comportante la possibilità di un “depauperamento della società” e rispetto ai presupposti del quale va dunque preferita una “interpretazione restrittiva”. Non dirimente secondo il Tribunale è altresì il richiamo sistematico all’art. 2285 c.c. posta la profonda differenza strutturale tra società di persone e società di capitali, in particolare quanto a rilevanza delle persone fisiche dei soci e quanto a rilevanza per i creditori sociali del capitale sociale. Sempre secondo il Tribunale, anche a voler seguire la ricostruzione per la quale la previsione di una durata “estremamente lunga” sia elusiva della disciplina in tema di recesso da società a tempo indeterminato ci si scontrerebbe, una volta escluso il parametro della durata della vita umana, con la mancanza di un parametro oggettivo e predeterminato cui fare ricorso per valutare l’elusività]
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)