Non può essere dichiarato nullo per malafede il marchio registrato diverso da quello che l’attore avrebbe avuto interesse a registrare
Non si configura l’ipotesi di nullità del marchio per malafede nel caso in cui il marcho registrato sia diverso (seppure assunto come confondibile) rispetto al marchio che la società, attrice per l’accertamento della malafede, avrebbe avuto interesse a registrare.
Al fine di provare la notorietà generale di un marchio non registrato, non è sufficiente il deposito di poche fatture emesse a nome di apparenti clienti stranieri.
L’utilizzo di un marchio registrato asseritamente confondibile con un preesistente marchio non registrato non può integrare in alcun modo illecito extracontrattuale ai sensi dell’art. 2598, n. 1 c.c., trattandosi di segno in relazione al quale la detta società ha acquisito diritti esclusivi a seguito di regolare registrazione.
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Giacomo Desimio
Avvocato - Senior Associate presso Trevisan & CuonzoAvvocato del foro di Milano, Senior Associate presso Trevisan & Cuonzo Avvocati. Specializzato nel contenzioso in materia di proprietà industriale e di diritto commerciale.(continua)