Normativa antitrust e competenza nelle azioni follow-on
Ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 168/2003 come modificato con la legge n. 27/2012, la competenza per materia antitrust è stata ricondotta alle Sezioni specializzate Impresa di primo e di secondo grado, secondo le regole ordinarie, essendo stata abolita la competenza in primo ed unico grado della Corte d’appello ai sensi dell’art. 33, secondo comma, l. 287/1990.
Le azioni follow-on possono assumere un’autonoma rilevanza rispetto ai rapporti negoziali in essere inter partes in quanto fondate sulla violazione di prescrizioni generali poste a tutela della concorrenza sul mercato. Le obbligazioni nascenti dal contratto potrebbero essere tutte puntualmente eseguite, eppure l’illiceità dei comportamenti denunciati – che trovano nel contratto solo la loro occasione fattuale – e la fonte eziologica dei danni denunciati potrebbero derivare dalla violazione della normativa antitrust.
La competenza deve essere determinata dal giudice in base a quanto prospettato nella domanda principale, senza possibilità di verificare la veridicità di quanto prospettato ai fini della competenza, salvo che questa non risulti artatamente formulata al fine di produrre un inammissibile forum shopping, dovendosi escludere che le domande proposte in via riconvenzionale da parte del convenuto – sulla base di una diversa causa petendi – valgano ad attrarre la competenza territoriale presso diversa sede giudiziaria, essendo vero esattamente il contrario in forza della previsione di cui all’art. 36 c.p.c..