Notifica della citazione presso il domicilio elettivo di registrazione del marchio e nullità del segno per mancanza di novità
E’ valida la notificazione dell’atto introduttivo presso il domicilio eletto dal titolare del marchio litigioso in sede di registrazione, in quanto l’art. 120, comma 3, c.p.i. prevede che tale elezione valga quale domicilio esclusivo – oltre che per la determinazione della competenza – anche per la notificazione di ogni atto dei procedimenti innanzi ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative.
Al fine del giudizio di interferenza, anche per le domande di nullità, il rischio di confusione va valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie in rapporto di interdipendenza, avuto in particolare riguardo alla somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati.
Nel giudizio sul rischio di confusione tra due marchi, un tenue grado di affinità tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa. Inoltre, il rischio di confusione va considerato tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del segno anteriore.
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Andrea Andolina
EditorAssociate Lawyer presso Clifford Chance, Milano. Collaboro dal 2014 con Giurisprudenza delle Imprese, per cui ho curato la Rassegna di Diritto Industriale realizzata nel 2017. Ho conseguito il Master (LLM) in...(continua)