Novità e altezza inventiva del modello di utilità
Per avere accesso alla tutela brevettuale, i modelli di utilità devono possedere i requisiti di novità ed altezza inventiva, disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 46 e 48 C.P.I. per le invenzioni e applicabili anche ai modelli di utilità, in forza dell’espresso rinvio operato dall’art. 86 C.P.I.
In merito al requisito della novità, l’esame di quest’ultimo si svolge confrontando l’invenzione con ciascuna anteriorità. Si ha assenza di novità in caso di coincidenza tra l’invenzione ed una delle anteriorità. Per la valutazione del requisito di novità non possono essere combinate tra loro differenti anteriorità.
Per quanto attiene, invece, il requisito dell’altezza inventiva, un’invenzione si considera implicante attività inventiva, se per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato delle tecnica (art. 48 C.P.I. e art. 56 European Patent Convention).