Nozione di aiuto di stato e test dell’investitore privato
Gli aiuti concessi dagli Stati sono incompatibili con il mercato Comune, sotto qualsiasi forma vengano effettuati, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, favoriscano talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
Affinché si realizzi una fattispecie di aiuto di Stato di cui all’art. 107 TFUE è necessario che vi sia : a) il conferimento di un aiuto concesso dallo Stato, rispetto al quale non assumono rilievo la forma ed il modo in cui è prestato; b) un qualunque vantaggio economico attribuito ad un’impresa, in via diretta o indiretta, a carico della parte pubblica; c) la selettività dell’aiuto, tale cioè da favorire talune imprese o talune produzioni, non coincidendo con generiche misure di sostegno economico; d) il pregiudizio alla concorrenza a livello comunitario. e) un aiuto che incida sugli scambi tra stati membri.
Posto che l’art. 107 si riferisce a tutte le sovvenzioni finanziate con il denaro pubblico, rientra nella nozione di aiuto di Stato non solo quello concesso dal governo centrale, dovendosi ricomprendere anche ogni altro aiuto fornito da un ente territoriale istituito in un paese della Comunità.
Non assumendo rilievo la forma ed il modo in cui è prestato, l’aiuto di stato può essere effettuato anche sotto forma di ricapitalizzazione di un’impresa operata da un soggetto pubblico.
Ai fini di valutare se la ricapitalizzazione di un’impresa operata da un soggetto pubblico costituisce aiuto di stato, si applica il cd. “test dell’investitore privato”, secondo il quale l’interprete deve valutare se, in circostanze analoghe, un investitore con dimensioni e informazioni paragonabili a quelle dell’ente erogante, avrebbe effettuato un conferimento di capitale di entità equivalente, ovvero, ragionando a contrario, se l’impresa beneficiaria avrebbe ottenuto le medesime somme sul mercato dei capitali.
L’assunto su cui si fonda il “principio dell’investitore privato in un’economia di mercato” è che la condotta imprenditoriale dello Stato deve uniformarsi a quella di un imprenditore privato, la quale è in linea di principio ispirata al conseguimento di un profitto, sicché deve essere considerato aiuto il vantaggio corrispondente alla differenza fra le condizioni alle quali lo Stato ha assegnato i fondi all’impresa pubblica e le condizioni alle quali un investitore privato, operante secondo la logica di un investitore in condizioni normali di economia di mercato, avrebbe accettato di finanziare un’impresa privata o anche un’impresa pubblica.
Le condizioni che devono ricorrere affinché una misura possa ricadere nella nozione di ‘aiuto’ ai sensi dell’articolo 87 CE non sono soddisfatte qualora l’impresa pubblica beneficiaria può ottenere lo stesso vantaggio rispetto a quello procuratole per mezzo di risorse statali e in circostanze corrispondenti alle normali condizioni di mercato, ove tale valutazione deve essere effettuata, per le imprese pubbliche, applicando, in linea di principio, il criterio dell’investitore privato.
L’esistenza di un aiuto a favore della controllata si può escludere per mancanza del requisito del vantaggio al beneficiario, qualora venga accertato che l’intervento statale sia una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico essenziale, poiché l’intervento non ha l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevoli rispetto alle imprese concorrenti.
Affinché le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non siano qualificabili quali aiuto di stato, devono sussistere, cumulativamente, le seguenti condizioni: 1) l’impresa beneficiaria venga incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico; 2) vengano stabiliti i parametri sulla base dei quali è calcolata la compensazione in modo obiettivo e trasparente; 3) la compensazione non ecceda quanto necessario per coprire i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l’adempimento del servizio; 4) quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione sia stato determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento.
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Valentina Borgese
Editor – Sezione di Diritto Industriale. Dopo aver conseguito la laurea presso l'Università di Palermo (oggetto della tesi: Le reti d'impresa; relatore Prof. Rosalba Alessi), ha svolto il Tirocinio presso la...(continua)