Nozione di azienda. Trasferimento.
Ai sensi dell’art. 2555 c.c. l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Il concetto di organizzazione è il fulcro intorno al quale ruota la nozione di azienda perché essa costituisce un complesso di beni eterogenei caratterizzato da una unità di tipo funzionale proprio in ragione del coordinamento e del rapporto di complementarietà tra i diversi elementi costitutivi che l’imprenditore instaura per la realizzazione di uno specifico fine produttivo.
Vi è un’azienda anche quando, ancorché non sussista una produttività in concreto, vi sia almeno una produttività potenziale, e cioè un’attitudine a produrre che deriva dall’avvenuta organizzazione dei beni.
Deve intendersi cessione d’azienda il trasferimento di un’entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo.
Per la ricorrenza di una cessione è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento, ancorché non siano tutti i beni propri dell’azienda, conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all’esercizio dell’impresa.