Nullità del brevetto e presunzione di validità dopo la concessione
L’invenzione soddisfa i requisiti di cui all’art. 51 c.p.i. (sufficiente descrizione) quando il tecnico del ramo possa attuare tale invenzione senza ulteriori ricerche e sperimentazioni.
In tema di originalità, la riformulazione in sede giudiziale del problema tecnico individuato nel brevetto è da considerarsi illegittima.
La presunzione di validità che copre il brevetto dopo la sua concessione non può estendersi oltre quanto riferito nel brevetto stesso (come effetti tecnici diversi da quelli descritti).