Nullità del deposito in mala fede e requisito della novità
Non è sufficiente ad integrare mala fede nella registrazione di un segno distintivo la conoscenza da parte del richiedente del limitato uso da parte di altro soggetto, nei confronti del quale abbia anteriormente agito per far accertare la decadenza per non uso del medesimo segno distintivo, poi accertata con sentenza passata in giudicato. Il non-utilizzo che cagiona decadenza non può concretare al contempo una posizione pretensiva a tutela del soggetto decaduto, al fine di impedire agli altri di appropriarsi del segno stesso in quanto altrimenti animati da mala fede. Ciò significherebbe espropriare l’istituto della decadenza di uno degli effetti più tipici, ossia la libera riappropriabilità del marchio a favore dei terzi. La novità, ai sensi dell’art. 12, co. 2, c.p.i., non è esclusa da segni anteriori che, pur vitali alla data della registrazione, siano decaduti nel periodo intercorrente tra la registrazione e la domanda di nullità del marchio successivo.