9 Maggio 2014

Nullità della clausola compromissoria e salvezza degli effetti della domanda

Deve ritenersi nulla per violazione espressa dell’art. 34, comma 2°, d.lgs. n 5/2003, il quale impone che tutti gli arbitri siano nominati da un soggetto “estraneo alla società”, la clausola che rimette la scelta degli arbitri alle parti confliggenti.

A fronte della nullità della clausola statutaria compromissoria, nessun effetto, quanto alla tempestività dell’ opposizione ex art. 2533 c.c., può essere ricondotto all’ atto di instaurazione del giudizio arbitrale da parte del socio escluso da una cooperativa, il quale, in conformità ai medesimi principi di diritto di cui all’art. 164 c.p.c., deve ritenersi privo di efficacia giuridica e, come tale, radicalmente inidoneo a consentire una pronuncia di merito sull’opposizione.

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.223/2013,  a fronte di un errore nella individuazione del giudice competente, solo l’attivazione del peculiare meccanismo di cui all’art 50 c.p.c. (tanto nei rapporti tra giudici ordinari che tra giudici ordinari ed arbitri) consente la salvezza degli effetti della domanda proposta a giudice incompetente: la disciplina di salvaguardia degli effetti processuali e sostanziali non può dunque essere invocata in assenza di riassunzione del giudizio ex art. 50 c.p.c. e di una pronuncia di declaratoria di incompetenza, determinata dalla impossibilità di costituire il collegio arbitrale.

 

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